Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 27 del 26/07/2005.
Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tal fine:
- concede contributi annui a sostegno dell’attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari);
È istituito, a norma dell’art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l’Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla Commissione Comunale per lo Sport. L’Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.
La concessione di contributi a sostegno dell’attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento. Nel settore dello sport non trova applicazione il Regolamento Comunale per la Concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi ed Ausili Finanziari e per l’Attribuzione di Vantaggi Economici.
Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell’attività le società sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Società Sportive di cui all’art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:
- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- pratichino regolare attività agonistica durante l’anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva.
Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:
- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all’anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;
- Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;
- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell’anno precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;
- Relazione sull’attività svolta dalla società nell’anno precedente a quello della domanda;
- Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale cui la società ha partecipato nell’anno precedente a quello della domanda;
- Dichiarazione del Presidente della Società circa il numero degli allenamenti svolti nell’anno precedente a quello della domanda, con allegata copia del documento di abilitazione dell’istruttore incaricato, qualora i campionati o le manifestazioni alle quali si partecipa lo richiedano (o autocertificazione).
- Attestazione indicante se il servizio offerto ai tesserati è a carattere gratuito, parzialmente gratuito o a pagamento.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trenta novembre di ogni anno.
La Commissione Comunale per lo Sport, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall’Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:
Tesserati residenti | Punti 1 per atleta |
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Tesserati non residenti | Punti 0,5 per atleta |
Di età sino a 15 anni | Punti 2 per atleta |
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Di età tra i 15 e i 30 anni | Punti 1 per atleta |
Di età oltre i 30 anni | Punti 0,5 per atleta |
Punti 10 per disciplina |
A livello nazionale | Punti 5 a partita/gara |
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A livello regionale | Punti 2 a partita/gara |
A livello provinciale | Punti 1 a partita/gara |
A livello locale | Punti 0,5 per atleta |
Totale | Punti 20 |
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Parziale | Punti 10 |
A pagamento | Punti 0 |
Punti 10 per ogni disciplina |
Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:
x = (100 : P) * p
c = (C : 100) * x
in cui si intende per:
c = contributo assegnato a ciascuna società.
P = totale dei punti ottenuti dall’insieme delle società;
p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;
x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;
C = totale contributi stanziati dall’Amministrazione;
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. da 3 a 6 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Società Sportive).La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonchè un prospetto delle spese previste.
I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, acquisito preliminarmente il parere della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell’art. 5, comma 2, della L.R. 17.05.1999, n. 17. Il Responsabile del Servizio competente provvede all’erogazione dei contributi. Ove ricorra il caso di cui al precedente art. 7, l’erogazione avviene per il 50% all’atto della concessione e per il 50% a presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 10, comma 1, delle Disposizioni sulla Legge in Generale.