Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 28 del 26/07/2005.
Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo la prescrizione del nuovo Codice della Strada, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:
a. Dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e dal relativo regolamento di esecuzione del 16.12.1992 n. 495;
b. Dai Regolamenti CEE 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
c. Dal D.M. 18 aprile 1977; d.Dal D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348;
e. Dalla deliberazione della Giunta regionale con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
f. Dalle disposizioni del presente regolamento. g.Dalla L 15.01.1992 n.21;
Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche indicate nell’art. 2 del D.M. 18 aprile 1977, viene fissato, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
a. L’entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
b. la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune del centro;
c. l’entità la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale; d.le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
e. il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli da noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all’effettuazione di corse fuori linea in base all’art. 87, 4° comma del Codice della Strada
Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale che viene rilasciata dal Responsabile del servizio preposto.
Per poter conseguire tale autorizzazione è obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel centro abitato del comune, presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza.
Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l’immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell’art. 2.
In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate le stesse durano sino alla loro normale scadenza.
Nell’ambito del Comune è vietato ai titolari di autorizzazione di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
L’autorizzazione può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone.
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “Noleggio con Conducente” o “N C C” con riprodotto a lato lo stemma e il nome del Comune di Nuragus, il numero e la data dell’autorizzazione comunale.
Le imprese (persone fisiche o giuridiche) che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel Decreto del Ministro dei Trasporti 20.12.1991, n. 448 e nel D. lgs. 22.12.2000 n. 395 e successive modificazioni e integrazioni. L’amministrazione comunale di Nuragus, con atti dei propri organi competenti, rilascerà alle imprese che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui sopra, le licenze per il servizio di noleggio con conducente svolto con veicoli atti a trasportare più di nove persone (AUTOBUS) senza alcun contingentamento ai sensi della L 11.08.2003 n° 218.
Tutte le parti del presente regolamento, riguardanti il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, in contrasto col dettato della L 11.08.2003 n° 218, sono annullate;
Le autorizzazioni comunali di esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal responsabile del servizio, attraverso bandi di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che possono gestire in forme singole o associate. Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
In caso di parità di titoli, il Comune può tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta quali il titolo di studio posseduto, e l’anzianità del conseguimento C.A.P. per il noleggio di autovetture. Dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve presentare domanda in carta semplice del Comune. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della sede legale della rimessa o di altro recapito nel Comune.
La domanda del titolare della ditta individuale deve essere corredata dei seguenti documenti:
a. certificazione che attesti la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, escluse le imprese artigiane;
b. certificato di cittadinanza italiana o autocertificazione;
c. certificato di residenza o autocertificazione;
d. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
e. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del presente regolamento;
f. certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autoveicoli del conducente o dei conducenti che si intende adibire alla guida del o dei veicoli;
g. certificazione medica attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l’esercizio del servizio.
Se il richiedente è una società o una cooperativa occorre la produzione del certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale competente o autocertificazione. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
a. Statuto e Atto costitutivo (fotocopia);
b. Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio o autocertificazione;
c. B.U.S.C. (Bollettino delle Società Cooperative);
d. Elenco Soci (fotocopia);
e. C.A.P (Certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
f. Certificazione di disciplina finanziaria;
g. Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio delle attività.
Costituisce motivo di impedimento al rilascio dell’autorizzazione comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
a. non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
b. l’aver esercitato in modo continuativo o sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
c. l’essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;
d. l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso dell’autorizzazione comunale di esercizio, che verrà rilasciata dal Responsabile del servizio, sulla base di regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5, sentita la commissione di cui all’art. 16.
L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del servizio Amministrativo, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (Art.2 del D.M. 18 aprile 1977) dell’autoveicolo da immatricolare per il servizio.
L’autorizzazione comunale di esercizio ha la durata di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi art.13-14-15.
Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o da suoi dipendenti, per conto e nome dello stesso. L’autorizzazione comunale di esercizio non può essere trasferita senza l’assenso del Responsabile del Servizio, il quale vi provvede dopo aver accertato che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. L’autorizzazione comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi 5 anni dall’assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione dell’attività.
Qualora l’autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, la voltura della stessa è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, i quali potranno comunque liberamente disporne entro due anni nel rispetto delle condizioni stabilite al 1° comma.
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di esercizio ha l’obbligo di iniziare il servizio, con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 120 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove, l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per cause a lui non imputabile. I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata ai sensi della vigente legislazione sull’abolizione delle barriere architettoniche (art. 22 L.R. 32/91).
Salvo quanto disposto dagli artt. 87 comma 4 e 82, 6° comma del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
Per infrazione al presente divieto, il responsabile di servizio può disporre la revoca dell’autorizzazione comunale di esercizio. In caso di recidiva, la revoca sarà disposta d’ufficio.
L’autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norma di legge o regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del servizio preposto, sentite le Organizzazioni di categoria provinciali e/o regionali del settore autonoleggio. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.
L’autorizzazione comunale di esercizio viene revocata con provvedimento del Responsabile del servizio preposto, sentite le organizzazioni di categoria provinciali nel settore autonoleggio, nei seguenti casi:
a. quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b. quando l’attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell’autorizzazione o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
c. quando il titolare dell’autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell’ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione di esercizio;
d. quando l’autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito; e.quando l’attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio;
f. quando il titolare dell’autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie; g.quando sia intervenuta, condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
h. quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento; i.quando si sia intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
j. per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
Il provvedimento della revoca dell’autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l’una dall’altra. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile di servizio è tenuto a indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale D.T.T. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
L’autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l’obbligo per il Responsabile del servizio preposto di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:
a. per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione secondo quanto previsto nell’art.11;
b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all’autorizzazione da parte del titolare della stessa;
c. per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
d. per fallimento del soggetto titolare dell’autorizzazione; e.per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
f. per morte del titolare dell’autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.10.
Dei provvedimenti dovrà essere contemporaneamente informato il competente ufficio Provinciale D.T.T. per la conseguente revoca della carta di circolazione.
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione in servizio, alla verifica da parte di una commissione composta dal Responsabile del servizio competente al rilascio dell’autorizzazione con funzioni di Presidente, dal Comandante o da altro membro della polizia municipale e da due rappresentanti delle organizzazioni provinciali di categoria del settore. La commissione è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche (Art.2 D.M. 18.04.1977) contenute nella domanda di assegnazione dell’autorizzazione.
La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull’idoneità dei mezzi di servizio.
Le verifiche di cui al presente articolo non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19 giugno 1979, n.348). Ogni qualvolta che la commissione, l’ufficio competente Comunale o l’Ufficio di Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informare il competente Ufficio D.T.T., da inviarsi altresì anche alla Regione Sardegna.
Ove invece l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell’autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell’autorizzazione a norma dell’art. 14.
Nel corso del periodo normale di durata dell’autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del servizio preposto alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio, purché in migliore stato d’uso da verificarsi da parte della commissione di cui all’art. 16. In tale ipotesi, sull’autorizzazione di esercizio deve essere apposta l’annotazione relativa alla modifica avvenuta.
Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l’autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n.727.
Con deliberazione della Giunta Comunale, vengono fissate le tariffe per gli autoveicoli in servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture, secondo i criteri del D.M. Trasporti del 20.04.1993. La commissione di cui all’art. 16 ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate. Qualora la commissione di cui all’art. 16 preposta riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell’autovettura è inferiore o superiore alla tariffa minima o massima fissata dalla giunta comunale provvede a richiamare il titolare dell’autorizzazione.
Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può adottare il provvedimento della revoca dell’autorizzazione ai sensi del punto a) dell’art.14. In tal caso, la revoca dell’autorizzazione non deve essere preceduta da alcuna diffida.
I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
Le tariffe per il servizio di noleggio con conducente svolto con gli autobus, sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti ai sensi dell’articolo 2 secondo comma della L 11.08.2003 n° 218.
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in concessione al rilascio ed all’esercizio dell’autorizzazione, è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Solo nei comuni di minore importanza, esclusi, in ogni caso, quelli compresi tra località turistiche, di cura o di soggiorno, può essere consentito che le autovetture in servizio da noleggio con conducente facciano anche servizio di piazza.
Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza.
Le località di stazionamento sono le seguenti:
- Via Roma nei pressi della scuola elementare.
- Piazza IV novembre nei pressi della Casa Comunale.
Esse non possono essere coincidenti con capolinea o posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea. Può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.
I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l’obbligo di:
a. conservare nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b. curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
c. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini.
Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell’autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui all’art. 13 e se a carico del personale dipendente del titolare l’autorizzazione, l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo del lavoro.
Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
a. far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
b. portare animali propri sull’autoveicolo;
c. deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto della definizione del servizio;
d. chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell’autoveicolo;
e. fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all’art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.
Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell’autorizzazione comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione ai sensi del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con le modalità della legge 24.11.1981, n. 689.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, nonché quelle della Giunta per le tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all’art.1.
Per tutto quanto non previsto nel Presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all’art.1, alle norme vigenti in materia, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 16 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l’Ufficio di Polizia Municipale.