Al comando Polizia municipale - SEDE
Al Comando Compagnia barracellare - Nuragus
Al comando stazione CC Nuragus
A TUTTA LA POPOLAZIONE
Oggetto: Custodia e conduzione cani
Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc…..) a causa dell’incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per il paese;
Preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del paese;
Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi; Valutato di garantire una maggiore igiene dell’area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;
Visti:
- il Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria"
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- la legge 24.11.1981 n. 689;
- l'art. 107 del D. Lgs. n.° 267 del 18.08.2000
ORDINA
ai proprietari dei cani ed alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia che impediscano che l'animale sporchi con deiezioni le strade, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali, gli accessi a civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini e gli spazi prospicienti. A tal fine é fatto obbligo ai proprietari dei cani o alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia:
1) di munirsi di apposite pinze, palette e sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali;
2) di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni qualora l'animale imbrattasse gli spazi elencati.
3) di impedire l’accesso nei pubblici giardini ai cani da essi condotti anche se al guinzaglio.
4) di provvedere alla custodia dei cani al fine di impedire la circolazione degli stessi in stato di abbandono sulle pubbliche vie.
Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.
I trasgressori all’obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 150,00, ai sensi dell’art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.
I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art.16 della Legge n.689/81. che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.° 1199 del 24.11.1971 rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);
INCARICA
di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale, il personale della Compagnia barracellare e le altre forze di Polizia all’uopo incaricate;
DISPONE
che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con l’affissione all’Albo Pretorio per giorni 20 a partire dalla data della presente ordinanza. che copia del presente atto può essere richiesta presso il Comando di Polizia Locale.
IL SINDACO
Franco Latti