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Prescrizioni sul possesso di cani e prevenzione del randagismo

VISTO

il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
il TULPS;
la 267/2000;

CONSIDERATA

la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l’ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

PRESO ATTO

delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, della dispersione a seguito della rottura delle buste, di rifiuti domestici e soprattutto di alcuni episodi di aggressione da parte di alcuni cani abbandonati e senza controllo ai danni di alcuni cittadini che hanno lamentato di essere stati morsi;

RILEVATA

la necessità di garantire il mantenimento dell’igiene del suolo pubblico e il decoro dell’ambiente urbano; Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall’altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento; Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

RITENUTO

nello stesso tempo di non precludere ai conduttori di cani l'accesso ai luoghi pubblici, ai giardini ed alle aree verdi aperte al pubblico di proprietà del Comune e la libera circolazione degli stessi;

ORDINA

Che il pubblico tenga, nell'area del parco giochi, dei giardini e nelle aree verdi aperte al pubblico di proprietà comunale, un comportamento improntato sempre al massimo rispetto verso le persone e l'ambiente. In tal senso è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali offerte in questi luoghi pubblici. Che nel parco giochi e nei giardini aperti al pubblico di proprietà del Comune di Nuragus sia consentito l'accesso ai cani a condizione che questi ultimi siano diligentemente tenuti sempre al guinzaglio (della lunghezza massima di 150cm) e sotto costante sorveglianza dei loro proprietari o conduttori, che ne rispondono direttamente sotto tutti i profili e che sono inoltre tenuti a portarsi sempre appresso una museruola da fare indossare ai propri animali in caso di necessità.
Che l'accesso e il transito dei cani sia consentito solo lungo i percorsi pedonali dei parchi e giardini, con esclusione tassativa delle aree con manto erboso o sintetico (le deiezioni in generale ed in particolare le liquide, non verrebbero assorbite dalla tipologia di suolo e sarebbero impossibili da rimuovere per i conduttori dei cani) e di quelle dedicate alle attività ludiche, ricreative, di intrattenimento/spettacolo e sportive che restano vietate all'ingresso dei cani, anche se tenuti al guinzaglio e provvisti di museruola. Che coloro i quali conducono gli animali in tutta l’area urbana, adottino dunque ogni cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo, strade e marciapiedi. Al riguardo, i conduttori dei cani devono essere muniti di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni dei propri animali e restano obbligati nell'immediato utilizzo di tali strumenti, con conferimento finale dei rifiuti negli appositi cestini di raccolta. I conduttori dei cani devono pertanto sempre possedere (ed essere in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza) lo strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni dei propri animali, costituito principalmente da una paletta di qualsiasi tipo e da un sacchetto di polietilene o da altro equivalente contenitore a perdere, di provata tenuta all'acqua. In nessun caso sarà ammesso che il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua presenza in prossimità del proprio animale. Che in particolare, i cani morsicatori o comunque riconosciuti da normative, circolari, e/o disposizioni dell'Autorità particolarmente aggressivi, siano sempre provvisti anche di solida museruola, applicata in modo da impedire che possano addentare o che essa possa essere tolta con facilità, ed essere condotti a mano mediante guinzaglio di lunghezza non superiore a 150 cm, sotto la diretta responsabilità del conduttore, che deve essere persona capace di controllare totalmente i movimenti dell'animale medesimo. Tale prescrizione si applica anche ai cani di grossa taglia (superiori 12 Kg) e comunque ove gli stessi presentino carattere vivace o risultino di aspetto o indole aggressiva. Che tutti i conduttori di cani siano tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione attestante l'iscrizione degli animali all'anagrafe canina. Che tutti i cittadini e tutti i fruitori del parco e/o aree verdi aperte al pubblico di proprietà del Comune di Nuragus rispettino la presente ordinanza.

Il Responsabile del servizio Tecnico comunale, avrà il compito di adeguare la segnaletica informativa che riproduca in sintesi il contenuto dell'ordinanza stessa, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei cani con i loro conduttori nelle aree verdi e dovrà individuare un area recintata per la sgambata degli stessi. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani guida che accompagnano soggetti non vedenti, nonché a quelli in dotazione alle forze dell'ordine per l'espletamento dei propri compiti. Verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 a carico del proprietario o conduttore di cani che contravvenga alle succitate disposizioni; Gli agenti della forza pubblica, ovvero gli organi di sorveglianza, anche sanitaria, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

L’Agente di Polizia Locale del Comune di Nuragus è incaricato della pubblicazione, diffusione e notifica della Presente, nelle bacheche comunali, sul sito internet, negli esercizi pubblici (bar, negozi ecc), alla locale stazione dei Carabinieri, ed alle altre autorità territoriali competenti in materia di igiene e sicurezza pubblica.

IL SINDACO
Giovanni Daga