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Autentica di copie

L'autentica di copia consiste nella attestazione da parte del Pubblico Ufficiale autorizzato che la copia è conforme all'originale che egli stesso ha emesso, o ha in deposito, o che gli viene esibito. L'autentica è riportata dal pubblico ufficiale autorizzato in calce alla copia.

- Semplificazione - Modalità alternative all'autenticazione

L'interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa, sottoscritta dall'interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d'identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identità elettronica all'Amministrazione procedente.

Gli atti o documenti che non hanno necessità dell'autentica di copia da parte del pubblico ufficiale sono:

  • copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione;
  • copia di una pubblicazione, titolo di studio o di servizio;
  • copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Referente: