La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente. Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora abituale all'interno dello stesso Comune e da un Comune ad un altro.
Il cambio di residenza può essere richiesto da:
L’art. 5 del decreto-legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 Aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero, costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, di cambiamento di abitazione, di trasferimento della residenza all’estero.
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (disponibili anche su questo sito), che sarà possibile inoltrare al comune competente con le seguenti modalità:
Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Le dichiarazioni anagrafiche interessate dalla nuova legge sono:
La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata dall’interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, sull’apposito modello (scaricabile dai link sottostanti). Il nuovo indirizzo deve essere comunicato, all’ufficio anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento di residenza.
Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti. Il comune trasmetterà i dati della Motorizzazione civile di Roma che, entro 6 mesi dalla conclusione della pratica invierà i tagliandi adesivi da applicare sui documenti.
La dichiarazione di residenza deve essere:
I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare oltre alla dichiarazione di residenza la documentazione indicata nell’allegato A (documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea).
I cittadini comunitari sono tenuti a presentare oltre alla dichiarazione di residenza la documentazione indicata nell’allegato B (documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea).
Al fine di consentire un corretto accertamento da parte della polizia locale, si prega di apporre sul citofono e cassetta postale l’indicazione del proprio cognome e nome, o comunicare all’ufficio se sono presenti riferimenti diversi.
Gli accertamenti sono effettuati successivamente alla registrazione della dichiarazione del cittadino che, entro due giorni lavorativi, potrà già ottenere il certificato di residenza. Se entro 45 giorni dalla registrazione l’interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell’istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR. 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l’art. 19, comma 3, del DPR 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.