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Regolamento di funzionamento del consiglio comunale

Approvato dal Consiglio Comunale con atto N.46 del 28/12/2005.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

  • Articolo 1 - Oggetto

    1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.
    2. Il Consiglio comunale, depositario della volontà dei cittadini di Nuragus, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l’organo destinato ad assumere il potere sovrano popolare.
  • Articolo 2 - Entrata in carica dei consiglieri comunali

    1. I Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica all’atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
    2. Consigliere anziano è colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale ha riportato la più alta cifra individuale, determinata secondo i criteri di legge; a parità di voti è Consigliere anziano il più anziano di età.
  • Articolo 3 - Convocazione del Consiglio neo-eletto

    1. La convocazione del Consiglio per la seduta di insediamento dopo le elezioni è fatta dal Sindaco.
    2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la stessa è presieduta dal Sindaco.
  • Articolo 4 - Primi adempimenti del Consiglio neo eletto

    1. Nella prima seduta dopo le elezioni prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale procede alla convalida ed all’eventuale surrogazione degli eletti. Indi ha luogo il giuramento del Sindaco e la comunicazione della nomina degli Assessori, da parte di quest’ultimo.
  • Articolo 5 - Presidenza del Consiglio comunale

    1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vice-Sindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere Comunale. In caso diverso la Presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere Anziano.
  • Articolo 6 - Costituzione dei gruppi consiliari

    1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
    2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma devono far pervenire alla Presidenza e alla Segreteria generale dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Tale dichiarazione dev'essere confermata dal Capo gruppo per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
    3. Per maggioranza si intende l’insieme di Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma elettorale del Sindaco nonché l’insieme dei Consiglieri o Gruppi che dopo le elezioni hanno dichiarato di aderire al programma purché tale adesione sia accolta dal Sindaco per iscritto o mediante comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
    4. Ogni Gruppo consiliare, prima dell’adunanza di insediamento del Consiglio, procede all’elezione del Presidente con le modalità che ogni gruppo ritiene più opportuno.
    5. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente dell’Assemblea ed alla Segreteria comunale dell’eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo gruppo.
  • Articolo 7 - Commissioni Consiliari Permanenti

    1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell’attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale. La Partecipazione alle commissioni è assolutamente gratuita.
    2. Il Sindaco e gli assessori competenti per materia fanno parte delle Commissioni.
    3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
  • Articolo 8 - Costituzione di Commissioni speciali

    1. Il Consiglio, assicurando la presenza di tutti i Gruppi, può istituire Commissioni speciali per l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale che esulino dalla competenza delle Commissioni consiliari permanenti.
    2. Le Commissioni speciali possono sentire, per una migliore conoscenza dei problemi in esame, persone estranee al Consiglio e alla Giunta, amministratori di enti pubblici o di aziende private, rappresentanti di sindacati o di categorie economiche, esperti.
    3. La composizione delle Commissioni speciali e le norme relative al loro funzionamento sono stabilite di in volta in volta dal Consiglio.
    4. Al momento dell’istituzione delle Commissioni speciali il Consiglio determina i tempi e gli ambiti di operatività nonchè gli obiettivi da raggiungere.
    5. Le Commissioni di cui al presente articolo si intendono automaticamente sciolte alla conclusione degli adempimenti per i quali erano state istituite ed in ogni caso alla scadenza dei termini assegnati dal Consiglio.

CAPO II - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  • Articolo 9 - Convocazioni

    1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E’ convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
    2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco tramite avviso scritto comunicato a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal consigliere. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all’adunanza.
    3. Nei casi d’urgenza, l’avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, l’esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purchè il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
    4. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno dell’ora, della sede dell’adunanza; di detto avviso fa parte integrante l’ordine del giorno della seduta.
    5. Nell’avviso deve essere precisato se l’adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l’adunanza si intende in prima convocazione.
    6. È seduta di seconda convocazione per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, quella che fa seguito, in giornata diversa, ad altra adunanza riuscita deserta per iniziale o sopravvenuta mancanza del numero legale.
    7. Accertata la mancanza del numero legale, il Sindaco dà comunicazione formale ai consiglieri presenti del rinvio alla seduta di seconda convocazione, e dispone che vengano avvertiti del rinvio tutti i consiglieri assenti. Nel caso che nella seconda convocazione siano introdotte proposte non comprese nell’ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
    8. L’avviso su richiesta dei destinatari può avvenire anche a mezzo posta telematica od elettronica.
  • Articolo 10 - Formulazione dell’ordine del giorno

    1. L’ordine del giorno del Consiglio contiene l’elenco degli argomenti da trattare nella seduta.Le proposte da iscrivere all’ordine del giorno sono fatte pervenire al Sindaco 10 giorni prima della riunione, dai singoli consiglieri proponenti.
  • Articolo 11 - Luogo delle riunioni

    1. Le riunioni del Consiglio comunale si effettuano nell’apposita sala della sede comunale.
    2. Quando per particolari motivi, compresa l’esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze, sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente, il Sindaco, stabilisce altra sede.
  • Articolo 12 - Avviso al pubblico

    1. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all’albo pretorio, di norma, almeno tre giorni precedenti a quello stabilito per la prima adunanza. Inoltre dovrà essere dato avviso alla cittadinanza mediante bando pubblico ed affissione di manifesti in luoghi pubblici.

CAPO III - LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI DISCUSSIONI E VOTAZIONI

  • Articolo 13 - Il Presidente

    1. Il Sindaco o chi lo sostituisce assume la presidenza delle adunanze del Consiglio con le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
  • Articolo 14 - Il Segretario

    1. Ad adempiere le funzioni di segretario del Consiglio é chiamato il Segretario comunale del Comune.
    2. L’esclusione del Segretario comunale é di diritto quando egli si trovi in uno dei casi previsti dalla legge.
    3. In caso di improvvisa assenza, impedimento imprevisto o astensione del Segretario comunale, o del suo sostituto, assume la segreteria della seduta il Consigliere più giovane d’età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.
  • Articolo 15 - Apertura dell’adunanza o scioglimento per mancanza del numero legale

    1. Decorsa l’ora stabilita nell’avviso di convocazione, il Presidente dispone l’appello nominale dei Consiglieri presenti.
    2. La seduta é dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri.
    3. Se il numero legale non é raggiunto entro trenta minuti da quella fissata nell’avviso la seduta é dichiarata deserta e ne é steso verbale con l’indicazione dei nomi degli intervenuti.
    4. Se durante l’adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.
    5. I componenti della Giunta che non sono consiglieri comunali, partecipano alle riunioni per trattare gli argomenti loro delegati dal Sindaco e per fornire informazioni e notizie sulle competenze loro affidate dalla Giunta, senza diritto di voto.
  • Articolo 16 - Numero legale

    1. Il Consiglio non può deliberare se non intervengono 5 (cinque) consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 4 (quattro) Consiglieri assegnati non comprendendo nel computo il Sindaco.
    2. Quando, per deliberare, la legge o lo statuto richiedano particolari "quorum" di presenti o di votanti, si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione, a tali particolari "quorum".
    3. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare; non si computano invece i Consiglieri che escono dall’aula prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perché interessati a termini di legge.
  • Articolo 17 - Designazione degli scrutatori

    1. In apertura di seduta tra i Consiglieri vengono scelti dal Presidente tre scrutatori, i quali assistono quest’ultimo nelle operazioni di voto e nell’accertamento dei relativi risultati; la minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
  • Articolo 18 - Argomenti ammessi alla trattazione

    1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell’ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con le modalità previste dagli articoli successivi; tuttavia nella prima mezz’ora dall’inizio della seduta sono consentite brevi comunicazioni sulle quali ciascun Consigliere può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte o mozioni da iscrivere all’ordine del giorno di una successiva adunanza.
    2. Possono, altresì, essere discusse proposte, anche se non iscritte nell’ordine del giorno, che mirino a provocare un voto o un giudizio del Consiglio su un fatto avvenuto, temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, sempre che tali proposte non impegnino il bilancio del Comune, né pongano in essere o modifichino provvedimenti amministrativi; analoga procedura può osservarsi per la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone.
  • Articolo 19 - Ordine della trattazione degli argomenti

    1. La trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno avviene nell’ordine di iscrizione.
    2. Su proposta motivata del Sindaco o di un Consigliere il Consiglio in qualunque momento può decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
    3. Nel caso che degli oggetti previsti una parte sia da trattarsi in seduta pubblica e un’altra in seduta segreta, quella da trattarsi in seduta pubblica avrà la precedenza.
  • Articolo 20 - Argomenti da trattarsi in seduta pubblica e segreta

    1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica eccettuati i casi in cui, per espressa disposizione di regolamento, sia altrimenti stabilito.
    2. La seduta non è pubblica quando si tratti di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone e cioè che involgono apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti delle stesse.
  • Articolo 21 - Relazione introduttiva

    1. La discussione su ciascun argomento è aperta con una relazione del Sindaco o di un Assessore o dei relatori designati dalle Commissioni; se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo provvede ad illustrarla.
    2. La relazione può essere omessa, ovvero riassunta per sommi capi, ove sia stata trasmessa ai Consiglieri prima della riunione del Consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.
  • Articolo 22 - Ordine degli interventi

    1. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione, cui sono ammessi i Consiglieri nell’ordine delle richieste; hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d’ordine ai fini di richiamare la presidenza all’osservanza delle norme sulle procedure delle discussioni e delle votazioni.
  • Articolo 23 - Disciplina e durata degli interventi

    1. Il Consigliere, ottenuta la facoltà di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco o a chi presiede l’assemblea.
    2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.
    3. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento di riprendere la parola, ma per non più di una volta, salvo che per la dichiarazione di voto; in ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente ove il Presidente, tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.
    4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
      a. i venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco nonché sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della Giunta. La durata dell’eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, può essere protratta dal Sindaco, sentiti i Capi gruppo;
      b. i quindici minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all’art. 42, secondo comma del TUEL, Decreto Legislativo 18-08-2000, n°267;
      c. i dieci minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno e le mozioni;
      d. i cinque minuti per interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all’ordine del giorno, per la discussione particolareggiata, per l’illustrazione degli emendamenti, per le dichiarazione di voto e per tutti gli altri casi non espressamente previsti nel presente articolo;
    5. Gli Assessori hanno facoltà d’intervento nel dibattito con le stesse prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri.
  • Articolo 24 - Chiusura della discussione

    1. Quando sull’argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.
    2. Se qualche Consigliere lo richiede ha luogo la discussione particolareggiata della proposta quando si tratti di un testo normativo redatto in articoli o di proposta composta di diverse parti.
  • Articolo 25 - Uso della lingua sarda in Consiglio

    1. Nelle riunioni del Consiglio Comunale può essere usata liberamente la lingua sarda.
    2. È fatto obbligo al consigliere che si esprime in lingua sarda di effettuare la traduzione anche per sintesi, in lingua italiana, ove richiesto da un consigliere, da un assessore o dal segretario comunale.
    3. L’intervento in lingua italiana costituisce l’unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formazione degli atti ufficiali del Consiglio.
    4. Negli eventuali resoconti consiliari integrali sarà riportato il testo della sintesi in lingua italiana, fatta salva la facoltà di riportare anche il testo in lingua sarda.
    5. La facoltà di cui al 1° comma non dà diritto, in nessun caso, a richiedere la sospensione o il rinvio dei lavori consiliari.
  • Articolo 26 - Deposito degli atti

    1. Tutti gli atti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati presso l’ufficio di segreteria almeno settantadue (72) ore prima della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri previsti per legge, gli atti medesimi dovranno essere trasmessi per posta elettronica ai consiglieri che ne fanno richiesta.
  • Articolo 27 - Forme di votazione

    1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, che avviene per alzata di mano. Avviene per appello nominale nei casi previsti dalla legge.
    2. Nel voto per appello nominale, il Sindaco indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere dal quale comincia l’appello in ordine alfabetico.
    3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Nel caso di votazioni segrete mediante scheda, il sindaco fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; quindi ordina l’appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell’urna a ciò predisposta. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendano riconoscibili o da cui non emerge univoca l’indicazione di voto.
    4. L’accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Sindaco con l’ausilio dei tre scrutatori.
  • Articolo 28 - Dichiarazioni di voto

    1. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale.
  • Articolo 29 - Interventi nel corso della votazione

    1. Dal momento in cui viene dato inizio alla votazione non é più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
  • Articolo 30 - Procedura e proclamazione dell’esito delle votazioni

    1. Terminata ogni votazione, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori qualora si tratti di votazione a scrutinio segreto, ne riconosce e ne proclama l’esito; il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutate le circostanze, circa la regolarità della votazione, annullare la stessa e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.
    2. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione col sistema palese si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità di voti la proposta si intende né approvata né respinta e la votazione é ripetuta seduta stante o in altra seduta a giudizio insindacabile del Presidente.
    3. I Consiglieri che si astengono dal voto o che dichiarano di non volere prendere parte alla votazione e coloro che non possono votare perché interessati a norma di legge non si computano nel numero dei votanti.
    4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultino bianche, quelle nulle e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti, qualora richiesta.
    5. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza é costituita dal numero di voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti.
    6. Nelle votazioni segrete, in caso di parità di voti, si ripete la votazione una o più volte nella medesima seduta o in altra seduta a giudizio insindacabile del Sindaco.
    7. Per le nomine e le designazioni attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio si applica il principio della maggioranza relativa per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti é nominato o designato il più anziano di età.
  • Articolo 31 - Partecipazione delle minoranze

    1. Il Consiglio nei provvedimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto o da convenzioni, per la nomina di più rappresentanti presso lo stesso Ente, deve riservare alle minoranze almeno uno dei rappresentanti. Per garantire la presenza della minoranza ciascun consigliere può votare un solo nome, risulta nominato chi ottiene il maggior numero di voti. Nel caso in cui non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, deve essere nominato, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Naturalmente il consigliere di minoranza può essere nominato anche con un solo voto.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

  • Articolo 32 - Attribuzioni del Presidente

    1. Il Sindaco Presidente dirige e modera i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato: mantiene l’ordine e regola in genere l’attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
    2. Per quanto non previsto anche in ordine all’interpretazione del presente regolamento decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione, sull’oggetto della quale hanno diritto di parola un Consigliere a favore e uno contro.
    3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
  • Articolo 33 - Disciplina dei Consiglieri

    1. Se un Consigliere turba l’ordine della seduta il Presidente lo richiama; nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo.
    2. Quando l’adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini il Presidente può dichiarare sospesa l’adunanza o scioglierla facendone redigere verbale.
  • Articolo 34 - Disciplina del pubblico

    1. Il pubblico assiste alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento dell’adunanza.
    2. Il Presidente richiama chi é causa di disordine e può ordinarne l’espulsione dall’aula; se del caso può disporre lo sgombero della stessa.
    3. Per la polizia nell’aula il Presidente si avvale dei vigili urbani e, se del caso, della forza pubblica.
  • Articolo 35 - Contenuto dei verbali

    1. Il Segretario comunale redige il processo verbale, delle formali deliberazioni adottate nella seduta.
    2. I verbali di cui al comma precedente devono riportare i punti principali della discussione, l’indicazione delle proposte, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, la forma di votazione seguita e l’annotazione del risultato della votazione proclamato dal Presidente, con la specificazione dei Consiglieri che si sono astenuti e, in caso di votazione nominale, anche di quelli che hanno votato a favore o contro; nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta.
    3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario comunale, annotate a cura del responsabile del procedimento nell’apposito registro e pubblicate all’albo pretorio per la durata prevista dalla legge.
  • Articolo 36 - Diritto dei consiglieri sui processi verbali e sul resoconto

    1. Ogni Consigliere ha diritto, seduta stante, che nei verbali si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà di chiedere che siano inserite dichiarazioni proprie.

CAPO V - L’INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

  • Articolo 37 - L’iniziativa

    1. L’iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazione del Consiglio spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
  • Articolo 38 - Procedura delle proposte

    1. Le proposte debbono essere corredate del parere di regolarità tecnica e, se prescritto, di quello di regolarità contabile. Nessun parere è richiesto sui meri atti di indirizzo del Consiglio.
    2. Il Segretario comunale verifica preliminarmente la proposta al fine di eliminare sin dall’origine eventuali irregolarità dopo aver sentito, se del caso, i proponenti.
    3. Qualora da disposizioni di legge o di regolamento sia richiesto anche il parere o altro provvedimento di organi tecnici, di enti o associazioni, questo precede il parere delle eventuali Commissioni consiliari.
  • Articolo 39 - Udienze conoscitive

    1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all’attività del Comune.
    2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il Consiglio può invitare i Revisori dei conti nonchè il Segretario comunale, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
    3. L’invito comprendente l’indicazione dell’argomento è recapitato con congruo anticipo.

CAPO VI - LE FUNZIONI DI CONTROLLO

  • Articolo 40 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

    1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l’attività del Comune.
  • Articolo 41 - Interrogazioni

    1. L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
    2. L’interrogazione è presentata normalmente per iscritto e trasmessa in copia al Sindaco a cura del presentatore; in tal caso essa é posta all’ordine del giorno della prima seduta consiliare, nella quale il Sindaco o altro componente della Giunta provvedono a rispondere immediatamente salvo il diritto del solo interrogante di replicare succintamente per dichiararsi soddisfatto o meno.
    3. È consentita anche la presentazione di interrogazioni oralmente, al principio di seduta, tenuto conto dell’ordine stabilito; in questo caso, però, la risposta può essere differita alla seduta successiva.
    4. Nel presentare un’interrogazione il Consigliere può chiedere di avere risposta scritta, che deve essergli data entro quindici giorni.
  • Articolo 42 - Interpellanze

    1. L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per essere adottati determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un dato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell’Amministrazione.
    2. Si applicano alle interpellanze le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo precedente; l’interpellante però ha anche il diritto di svolgere ed illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o di altro componente della Giunta o di altro suo delegato.
    3. Qualora l’interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione sull’argomento, deve presentare una mozione.
  • Articolo 43 - Ordine della discussione

    1. Le interrogazioni vengono discusse secondo l’ordine di presentazione; quelle relative a fatti ed argomenti strettamente connessi tra loro vengono svolte contemporaneamente.
    2. Il Sindaco, può motivatamente stabilire che abbia la precedenza la trattazione di interrogazioni attinenti a fatti di rilievo internazionale, nazionale o locale sui quali il dibattito sia ritenuto urgente e non dilazionabile.
  • Articolo 44 - Norme comuni alle interrogazioni ed alle interpellanze – Decadenza

    1. Il diritto a discutere l’interrogazione o l’interpellanza decade qualora il Consigliere firmatario non si trovi presente all’adunanza nella quale è fissata la discussione. La stessa potrà essere discussa nella prima riunione utile, qualora lo stesso Consigliere lo richieda espressamente.
  • Articolo 45 - Mozioni

    1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato oggetto di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l’attività dell’Amministrazione; oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco e della Giunta ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’Amministrazione, riflettente fiducia o sfiducia all’Amministrazione medesima.
    2. La mozione è presentata per iscritto ed é posta all’ordine del giorno della prima seduta.
    3. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l’ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti i Consiglieri che lo richiedono.
    4. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.
    5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione.
  • Articolo 46 - Ordini del giorno

    1. Possono essere presentati sull’argomento in discussione ordini del giorno, intesi a precisare l’atteggiamento del Consiglio riguardo al merito di un provvedimento o parte di esso; gli ordini del giorno presentati prima della discussione generale possono essere illustrati dopo le dichiarazioni della Giunta e, quindi, posti in votazione.
    2. Gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura della discussione generale non possono essere illustrati.
    3. Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la precedenza sulle mozioni.
    4. Il Sindaco ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento degli ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all’oggetto della discussione e può rifiutarsi di metterli in votazione. Il proponente, in caso di disaccordo, può appellarsi al Consiglio, che decide senza discussione per alzata di mano.
  • Articolo 47 - Interrogazioni a risposta immediata

    1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo, di norma, una volta al mese. Alle sedute dedicato allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono di volta in volta, in base alla propria competenza, il Sindaco e i singoli assessori comunali.
    2. Entro le ore dodici dei due giorni antecedenti a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1 ogni consigliere di ciascun gruppo può presentare un massimo di tre interrogazioni.
    3. Le interrogazioni di cui al comma 1 devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale .Il Sindaco invita a rispondere gli assessori competenti per le materie sulle quali vertono la maggior parte delle interrogazioni, qualora le stesse non rientrino nelle proprie.
    4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Sindaco o l’assessore competente, per non più di tre minuti. Successivamente, l’interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.
    5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

CAPO VII - DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI – GLI UFFICI DEL CONSIGLIO

  • Articolo 48 - Doveri dei Consiglieri

    1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune; essi ispirano la loro attività ai principi di buona amministrazione sanciti dall’ordinamento ed alla difesa del prestigio dell’istituzione che amministrano, tenendo presente la tutela dell’interesse generale; hanno l’obbligo di partecipare assiduamente alle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni di cui fanno parte; mantengono il segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge, assolvono la loro funzione senza vincolo di mandato e debbono denunziare pubblicamente qualsiasi tentativo di condizionamento o di coartazione della loro volontà da chiunque posto in essere.
  • Articolo 49 - Cessazione dalla carica di Consigliere

    1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi una delle cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.
    2. Sono altresì dichiarati decaduti a sensi dell’art. 40, primo comma dello Statuto i Consiglieri che non intervengono alle sessioni del Consiglio per cinque volte consecutive /ovvero per 10 sedute nell’anno.
    3. I Consiglieri impossibilitati a partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione al Presidente per iscritto o a mezzo di altro Consigliere, indicandone i motivi.
    4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

CAPO VIII - DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

  • Articolo 50 - Contenuto del diritto di accesso

    1. Il diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri comunali si estende oltre che agli atti e provvedimenti degli organi e degli uffici e ad ogni documento ivi richiamato e allegato, ad ogni altro atto o provvedimento dell’ente non coperto da segretezza per disposizione di legge.
    2. I Consigliere comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
  • Articolo 51 - Diritto di informazione

    1. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere direttamente dai dirigenti del Comune e da quelli delle aziende ed enti dipendenti, nonché dai rappresentanti del Comune presso aziende ed enti tutte le notizie e le informazioni in possesso dell’ente, utili all’espletamento del suo mandato.
    2. Le notizie e le informazioni si devono riferire ad atti già formati o per i quali è stata già avviata l’istruttoria.
    3. Il responsabile dell’ufficio è tenuto a fornire le informazioni contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di dieci giorni.
  • Articolo 52 - Diritto di visione e di copia

    1. Per diritto alla visione deve intendersi il diritto di prendere conoscenza mediante lettura o consultazione dei provvedimenti; per diritto di copia si intende il diritto di ottenere la riproduzione dell’originale di un testo di provvedimento o di qualsiasi atto mediante l’utilizzo di sistemi meccanici, meccanografici o informatici.
    2. L’esercizio del diritto di visione e di copia da parte del Consigliere comunale non deve tradursi in un potere di indagine, di ispezione o di verifica, a meno che lo stesso potere non sia stato espressamente attribuito dal Consiglio.
    3. Qualora la richiesta riguardi la consultazione o il rilascio di copia di atti soggetti a pubblicazione il responsabile dell’ufficio è tenuto ad esibire l’atto o il provvedimento o a rilasciarne copia contestualmente alla richiesta o entro il termine massimo di cinque giorni; su ciascun foglio della copia viene apposto a cura dell'ufficio, nel corpo del testo, un timbro con la dicitura che espressamente indichi che trattasi di copia esclusivamente destinata agli usi inerenti alla carica di Consigliere comunale.
    4. Non è ammissibile la richiesta di rilascio di copie di piani, progetti e, in genere, di elaborati grafici non immediatamente riproducibili, salvo casi particolari per i quali è sufficiente l’approvazione del Sindaco o dell’Assessore di riferimento.

CAPO IX - PROCEDURE PARTICOLARI

  • Articolo 53 - La procedura della convalida dei Consiglieri

    1. Ai fini dell’accertamento di eventuali incompatibilità col mandato consiliare, entro tre giorni dalla notifica del provvedimento di proclamazione dei risultati, i Consiglieri sono tenuti a trasmettere o a depositare presso la segreteria generale del Comune l’elenco delle cariche e degli uffici ricoperti.
    2. Nella seduta di insediamento la deliberazione di convalida dei Consiglieri sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione è adottata con votazione palese e globale.
  • Articolo 54 - Il documento programmatico

    1. Entro sei mesi dalla prima seduta del Consiglio il sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il testo delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  • Articolo 55 - Le nomine e le designazioni

    1. Il Consiglio provvede entro i termini di legge alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune ad esso espressamente riservate dalla legge.
    2. La nomina di Commissioni tecniche consultive, affidata in via generale alla Giunta, è effettuata dal Consiglio quando, per disposizione di legge o di regolamento o per determinazione del Consiglio stesso, debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze.
    3. Qualora le nomine di cui al primo comma debbano essere precedute da designazioni di organismi esterni, il Consiglio provvede in ogni caso se le designazioni non pervengono entro trenta giorni dalla richiesta.
    4. Deve essere preceduta dal deposito di un curriculum dei candidati la presentazione di candidature alla carica di rappresentante del Consiglio presso organi esterni ed in tutti i casi nei quali lo richieda il Sindaco, la Giunta o un terzo dei Consiglieri in carica.
    5. Il Consiglio può discutere in seduta segreta sulle singole candidature e sulla valutazione del curriculum dei candidati, tenendo conto dei requisiti richiesti per le singole cariche dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

CAPO X - NORME FINALI E TRANSITORIE

  • Articolo 56 - Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Detto regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.