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Autentica di firma

L'autenticazione della firma è l'attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore. Il testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha eliminato l'autenticazione delle sottoscrizioni sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti pubblici servizi. É sufficiente sottoscrivere e allegare la fotocopia di un documento d'identità valido. L'autentica di firma è richiesta solo se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.

L'autenticazione di firma può essere effettuata per:

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestanti stati, fatti e qualità personali non autocertificabili;
  • istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi;
  • domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni o contributi) da parte di terze persone.

Norme speciali per le quali è prevista l'autentica della sottoscrizione da parte dell'incaricato o delegato dal sindaco:

  • l'elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti nonchè dei revisori dei conti;
  • l'autentica della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all'adozione;
  • l'autenticazione di sottoscrizioni di atti per i quali il codice penale lo prevede (art. 39 del nuovo codice di procedura penale);
  • l'autentica della firma sugli atti di beni mobili registrati;
  • l'autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali.

Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi o dichiarazioni contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.

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